Assunzione di stranieri
Autorizzazione Z.T.L.
AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO
L’autorizzazione al transito e sosta in Zona Traffico Limitato va richiesta presentando l’apposito modulo allo sportello di Punto Comune che provvederà quindi al rilascio dell’apposito contrassegno autorizzatorio.
Alla consegna della domanda occorre allegare
- copia fotostatica della carta di circolazione dell’autoveicolo,
- copia fotostatica della patente di guida.
Il contrassegno costituisce documento indispensabile per accedere nella ZTL, limitatamente per le OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO, con obbligo ai conducenti di segnalare in modo ben visibile l’orario in cui la sosta temporanea ha avuto inizio.
La durata delle operazioni di carico e scarico è fissata tassativamente in 30 minuti.
L’autorizzazione è QUADRIENNALE con convalida annuale per le seguenti categorie:
- “residenti”all’interno della ZTL,
- “operatori” che necessitano dell’accesso alla ZTL per recarsi all’interno di aree private per il posteggio dei propri veicoli,
- “operatori” aventi un’attività economica sita nella zona ZTL.
L’autorizzazione ha validità dal momento del rilascio fino al mese di dicembre dello stesso anno.
Il rinnovo annuale dell’autorizzazione al transito e sosta in ZTL va richiesto presentandosi allo sportello di Punto Comune, entro il 31 GENNAIO, muniti dell’apposito modulo e del contrassegno in possesso, sul quale verrà apposto il timbro di convalida annuale, previo controllo della sussistenza dei requisiti necessari.
Presentarsi con copia della patente e carta di circolazione.
Richiesta autorizzazione ZTL per residente e operatori
Rinnovo annuale autorizzazione ZTL per residenti ed operatori
Dichiarazione di non possesso patente
Dichiarazione di possesso immobile
L’autorizzazione è TEMPORANEA (con validità giornaliera, settimanale, mensile o annuale) per le seguenti categorie che necessitano il transito e sosta nella ZTL:
- proprietari non residenti,
- usufruttuari non residenti,
- utilizzatori a titolo di locazione e/o conducenti dei veicoli interessati.
Richiesta autorizzazione ZTL temporanea
INFORMAZIONI:
Nella ZTL il traffico è interdetto a tutti i veicoli nei giorni feriali e festivi dalle ore 00:00 alle ore 24:00.
Possono accedere alla ZTL senza autorizzazione/contrassegno e con la sosta temporanea (30 minuti) le seguenti categorie:
a) velocipedi, ciclomotori a due ruote, motoveicoli,
b) veicoli di cui all’art.177 del c.d.s.(adibiti a servizi di polizia, antincendio, autoambulanze),
c) veicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza purchè muniti di simboli o scritte identificative,
d) veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi di zona, purchè muniti di scritte e/o stemmi che li rendano individuabili,
e) taxi e autoveicoli da noleggio con conducente per operazioni di servizio,
f) veicoli con contrassegno per portatori di handicap, per esigenze di trasporto del titolare,
g) veicoli di medici in visita domiciliare urgente.
E’ consentito il traffico esclusivamente per operazioni di CARICO E SCARICO delle merci, effettuati con veicoli adibiti al trasporto di merci, limitatamente ai GIORNI FERIALI dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Al di fuori di tale fascia oraria gli interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione.
ATTENZIONE: le autorizzazioni rilasciate dovranno essere esposte sulla parte anteriore dell’abitacolo in modo ben visibile dall’esterno e obbligatoriamente esibiti su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del c.d.s., competenti nell’attività di controllo e di vigilanza.
La mancata esposizione dell’autorizzazione, l’esposizione del contrassegno non vidimato o illeggibile per posizionamento o deterioramento, equivalgono alla mancanza dell’autorizzazione. L’esposizione di contrassegno scaduto, illeggibile o improprio, comporterà il ritiro.
Nel caso in cui cambino le condizioni per cui è stato rilasciato il contrassegno (es. cambio autoveicolo) recarsi al Punto Comune per effettuare le opportune modifiche.
Ufficio competente:
PUNTO COMUNE
Piazza Umberto I, 12
Tel 0761 742235 fax 0761 742252
Orario di apertura:
LUNEDI’ / VENERDI’ 08:30 – 18:30
SABATO 08:30 - 12:30
Responsabile del servizio
Dott. Maurizio CAPPONI
Cessione del fabbricato
ISTRUZIONI COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATO
La comunicazione di cessione di fabbricato (vendita o locazione) a cittadini italiani o stranieri, deve essere presentata, presso il front-office Punto Comune entro 48 ore dalla cessione dell’immobile (art. 12 del D.L. 21.3.1978, n.59, convertito in legge 18.5.1978, n.191).
La comunicazione, deve essere presentata personalmente dal cedente o da parte di terza persona che deve munirsi di copia fotostatica del documento d’identità del cedente o eventuale delega.
La comunicazione, redatta su appositi stampati reperibili presso il front-office Punto Comune, deve essere CORRETTAMENTE COMPILATA in ogni sua parte, facendo attenzione alla completezza dei dati inseriti (VANI: stanza abitabile e con finestra; ACCESSORI: es. bagno, cucina);
La data della cessione non è quella derivante dalla data di atti ma quella effettiva di passaggio in uso (es.: consegna delle chiavi);
Nel caso in cui l’immobile viene occupato da più di una persona, andrà presentata una comunicazione di cessione fabbricato per ognuna di esse, a meno che facciano parte dello stesso nucleo famigliare: in tal caso è sufficiente “denunciare” il solo capo famiglia.
In caso di cessione a CITTADINO STRANIERO occorre allegare alla comunicazione anche copia fotostatica del documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, permesso di soggiorno).
Si avvisa che in caso di
- mancata comunicazione di cessione fabbricato entro 48 ore
- tardiva comunicazione di cessione fabbricato
- incompleta od errata compilazione dello stampato
ai sensi dell’art.12 del D.L. 59/78 è prevista la sanzione amministrativa di € 206,00.
ai sensi dell’art. 8 della L. 189/02 è prevista la sanzione amministrativa di € 320,00
NORMATIVA
Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).
a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata)
ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici Il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Comunicazione cessione fabbricato
Ufficio competente:
PUNTO COMUNE
Piazza Umberto I, 12
Tel. 0761 742235 fax 0761 7422052
Orario di apertura:
LUNEDI’ / VENERDI’ 08:30 – 18:30
SABATO 08:30 - 12:30
Responsabile del servizio
Dott. Maurizio CAPPONI
Concessione sosta disabili
CONCESSIONE SOSTE VEICOLI PER DISABILI
La concessione, permanente o temporanea, alla circolazione dei veicoli accompagnatori di persone invalide in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni previsti dal codice stradale, può essere richiesta presentando compilato allo sportello di Punto Comune il modulo predisposto.
Al richiedente sarà rilasciato un contrassegno individuale, che dovrà essere esposto sulla parte anteriore all’interno del veicolo, in modo ben visibile dall’esterno.
Allegati:
- Certificazione rilasciata dall’Ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria di appartenenza attestante che il richiedente è persona invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- Copia fotostatica patente di guida del richiedente e/o di un eventuale accompagnatore;
- Copia fotostatica del libretto di circolazione dell’autoveicolo del richiedente e/o di eventuale accompagnatore;
- Eventuale copia del documento di identità del richiedente.
FURTO O SMARRIMENTO
Nel caso di furto o smarrimento richiedere l’apposito modulo di richiesta duplicato allo sportello di Punto Comune. In tal caso sarà necessario allegare la denuncia presentata alle autorità competenti (non servirà ripresentare tutta la documentazione).
In caso di deterioramento è sufficiente ritirare il tesserino o, qualora non sia possibile, allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva del titolare dell’autorizzazione.
RINNOVO
L’autorizzazione e il contrassegno personale hanno validità massima di 5 anni.
Solo al termine di questo periodo, e comunque entro sei mesi dalla scadenza, l’utente potrà chiederne il rinnovo, presentando una domanda in carta semplice con allegato un certificato del medico curante che attesti la continuazione dello stato di invalidità e quindi la continuazione della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Le domande dovranno essere sottoscritte dal richiedente in presenza del funzionario addetto a riceverle, in alternativa le stesse possono essere consegnate già firmate, allegando una copia del documento di identità del sottoscrittore.
Richiesta concessione sosta disabili
Ufficio competente:
PUNTO COMUNE
Piazza Umberto I, 12
Tel. 0761 742235 fax 0761742252
Orario:
LUNEDI’/ VENERDI’ 8:30 – 18:30
SABATO 8:30 – 12:30
Responsabile del servizio
Dott. Maurizio CAPPONI
Denuncia infortuni
DENUNCIA INFORTUNIO
Il datore di lavoratore è tenuto a denunciare gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a 3 giorni, occorsi ai lavoratori dipendenti ed ai prestatori d’opera comprendendo quindi i collaboratori familiari, i collaboratori a progetto, i soci che prestano attività lavorativa e gli associati in partecipazione.
La denuncia deve essere presentata, entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato medico:
- all’Inail e
- all’autorità competente del luogo in cui è avvenuto l’infortunio.
Per il territorio di Soriano nel Cimino la denuncia deve essere presentata direttamente al front- office Punto Comune, o spedita a mezzo di lettera raccomandata, su apposito modello.
Alla denuncia di infortunio deve essere allegato copia del certificato medico e successivamente, tutti i certificati medici, compreso il "definitivo".
Ufficio competente:
PUNTO COMUNE
Piazza Umberto I, 12
Tel. 0761 742235 fax 0761 742252
Orario:
LUNEDI’/ VENERDI’ 8:30 – 18:30
SABATO 8:30 – 12:30
Responsabile del servizio
Dott. Maurizio CAPPONI
Normativa di riferimento
• DPR 30.6.1965 n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
• Art. 1 e 2 della legge 28.12.1993 n. 561 "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi"
Occupazione temporanea
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO
L’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo, soprassuolo, sottosuolo pubblico va richiesta presentando l’apposito modulo allo sportello di Punto Comune che provvederà a trasmettere la domanda al competente ufficio per il rilascio dell’autorizzazione.
La consegna della richiesta deve avvenire almeno 5 giorni prima.
Il ritiro dell’autorizzazione è presso Punto Comune.
Il pagamento della relativa tassa per l’occupazione suolo pubblico si effettua direttamente allo sportello del front office Punto Comune.
Ufficio competente:
II° SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
P.zza Umberto I°, 12
Tel 0761 742235 fax 0761 742252
Orario:
LUNEDI’/ VENERDI’ 8:30 – 18:30
SABATO 8:30 – 12:30
Responsabile del servizio
Dott. Maurizio CAPPONI













